Oggi niente scarpe, niente fashion, solo due parole per chi come me, si trova nel vortice degli acconti delle tasse. Ieri ho ricevuto una vera batosta sotto forma di F24 da versare il 30 novembre, dopo un primo attimo di sconforto, ho scritto al commercialista di bloccare l’invio automatico del mio F24, che avrei preso tempo per riguardare i conti e trovare una soluzione. Sono d’accordo sul pagare le tasse ma sul pagarle in modo giusto, per come siamo messi ora in Italia paghiamo il 60% di quello che prendiamo. E’ assurdo, è troppo, è immorale. Insomma a furia si spulciare leggi, decreti e forum di settore ho trovato una possibile soluzione, forse un po rischiosa ma va bene così. Non esiste che io dia tutti quei soldi allo Stato, quando lui in cambio non mi fa neanche la banda larga!
RICALCOLO DELL’ACCONTO IN BASE AL REDDITO PRESUNTO: L’art. 2 della Legge 23.03.1977, n. 97 consente al contribuente di commisurare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione creditoria.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO: In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può versare:
- entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 30 dicembre) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 2,5% (cioè 1/12 del 30%) più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno.
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